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Se l’apprendista è maggiorenne, è necessaria la visita del Medico Competente. Non è rilevante quale visita viene fatta prima.Per assumere un apprendista minorenne vedi domanda successiva.Riferimento: Servizio di Medicina del Lavoro di Data Consult.
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In caso di assunzione di lavoratore minore di 18 anni è necessaria una visita preventiva da parte del Medico Competente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia anche apprendista.
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Tutti i lavoratori che devono essere adibiti ad una mansione per la quale è prevista sorveglianza sanitaria periodica devono essere sottoposti alla visita preventiva da parte del Medico Competente dell’azienda.
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In occasione di cessazione del rapporto di lavoro tutti i lavoratori che sono stati esposti a rischio chimico devono essere sottoposti a visita. La loro Cartella Sanitaria Individuale e di Rischio deve essere inviata all’ISPESL di Roma, a cura del Medico Competente.
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I lavoratori per i quali esiste un obbligo ai sensi del D.Lgs 626/94, devono essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, preventivamente e periodicamente. L’azienda deve nominare un Medico Competente che si assume la responsabilità della redazione di un piano di sorveglianza sanitaria nel quale, oltre che le mansioni per le quali è prevista la visita, sono definite le periodicità e gli accertamenti complementari.
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Chi avesse necessità di iniziare la sorveglianza sanitaria può contattare il servizio di Medicina del Lavoro di Data Consult che si occuperà della redazione del piano di sorveglianza sanitaria.
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Non esiste un limite numerico di dipendenti al di sotto del quale l’azienda non è tenuta a fare la valutazione dei rischi. Essa è comunque un atto dovuto in presenza di rapporto dipendente (anche un solo dipendente). Nel caso di azienda con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro può non redigere il documento di valutazione dei rischi.
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Tutte le aziende, anche con un solo dipendente, sono tenute all’esecuzione delle visite mediche periodiche per i rischi previsti dal D.Lgs 626/94.
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Il D.Lgs 626/94 prevede le visite mediche per esposti a rumore, addetti a movimentazione manuale dei carichi, esposti a rischio chimico, esposti a rischio biologico, esposti a videoterminale.
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Il titolare di una società di capitali (che non ha titolo per lavorare in azienda se non come amministratore), non deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. I titolari di società di persone, se operanti, devono essere sottoposti a visita medica.
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L’analisi di rumore deve essere ripetuta ogni 4 anni.
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Questo aspetto non è ancora stato chiarito, sono attese delle Linee Guida Regionali in proposito. Dati comunque i diversi criteri di valutazione, è consigliabile l’esecuzione, nell’ambito del 2007, di una nuova analisi di rumore per le mansioni con esposizione al di sopra di 85 dBA.
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La formazione è un atto dovuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti. Il Datore di Lavoro, in quanto tale, è anche datore di sicurezza e lo stesso criterio è esteso a dirigenti e preposti. Nel momento in cui diamo un compito ad un lavoratore dobbiamo spiegare come farlo in modo sicuro. Esistono vari sistemi di formazione: formazione a distanza, corsi residenziali, formazione mediante formatori interni all’azienda (per approfondimenti si veda la specifica pagina del sito).
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Secondo il D.M. 388/2003 la durata dei corsi di formazione di primo soccorso è di 12 o di 16 ore, secondo il gruppo d’appartenenza aziendale (definito dalla tipologia dell’attività, dal gruppo tariffario INAIL e dal numero dei dipendenti).La formazione degli addetti andrà ripetuta ogni tre anni, almeno per la parte pratica (per ulteriori informazioni si consulti la pagina del sito riguardante la formazione).
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Dipende dalla mansione: la lavoratrice gravida deve essere inviata al Medico Competente. Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi per la gravida. Anche la puerpera che ha partorito deve essere sottoposta a visita, prima della riammissione al lavoro.
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Secondo il Contratto Collettivo Quadro del 1996 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dura in carica tre anni.
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Nei lavori eseguiti all’interno dell’azienda si forniscono alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi, in conformità all’art. 7, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente oggetto dell’intervento e delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività. La ditta appaltante promuoverà il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare i rischi di esposizione dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva. Dovranno essere fornite indicazioni circa:
- la distribuzione delle linee elettriche;
- le aree con pericolo di esplosione o incendio e la collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo;
- il piano di emergenza adottato dall’azienda appaltante;
le macchine ed attrezzature in genere che possono presentare un pericolo per la sicurezza e la salute;
- i luoghi dove è possibile l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici;
- la tipologia dei solai e delle coperture;
- le misure di prevenzione e protezione adottate normalmente nelle zone di intervento

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Le analisi di caratterizzazione dei rifiuti, se non cambiano le materie prime ed i cicli produttivi che hanno contribuito alla produzione del rifiuto, non devono essere rinnovate ogni 6 mesi.
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I rifiuti devono essere smaltiti entro un anno dalla data della prima operazione di carico sul registro rifiuti.
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Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere portate all’esterno.
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