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13/01/2012
DURC: nuove disposizioni 2012:leggete il testo nelle Circolari

09/01/2012
Nuova proroga SISTRI al 2 Aprile 2012


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un D.Lgs. che contiene, tra l`altro, la proroga al 2 Aprile 2012 dell`entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l`ottimale organizzazione da parte delle imprese interesata.
Con Decreto Ministeriale è stato invece disposto il rinvio al 30 Aprile 2012 del termine per la presentazione della dichiarazione SISTRI, il cosiddetto Mudino.

La presentazione potrà avvenire, come prevede la circolare Ministeriale del 3 Marzo 2011:

- compilando e trasmettendo alla CCIAA, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (via telematica o spedizione cartacea o magnetica) le schede del capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 Aprile 2010, previo pagamento del diritto di segreteria;

- compilando i modelli SISTRI



Il Decreto stabilisce inoltre che, per il 2012, le imprese tenute dovranno presentare la dichiarazione , per i mesi precedenti l`entrata in vigore del SISTRI, entro 6 mesi da tale data.

Quindi la presentazione andrà presentata entro il 2 Ottobre 2012.

Se ci saranno ulteriori proroghe, scatterà automaticamente un analogo differimento dei termini di presentazione del MUD. 

17/11/2011
Dlgs 121/2011 - Reati ambientali e responsabilità amministrativa delle imprese. Una nota esplicativa


REATI AMBIENTALI E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DI ENTI E IMPRESE


Dal 16 agosto 2011 è in vigore il Dlgs 121/2011, il provvedimento che ha recepito, tra l’altro, la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente. Il nuovo decreto attrae una serie di reati ambientali nell’orbita della responsabilità amministrativa degli enti e delle imprese prevista dal Dlgs 231/2001. Il tutto, prevedendo sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati previsti.


Accanto alle sanzioni amministrative sono previste, in alcuni casi (es. traffico illecito o discarica abusiva), anche le importanti e pesantissime sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Inoltre, secondo l’art. 19 Dlgs 231/2001, la cui applicabilità non è stata esclusa dal Dlgs 121/2011, nei confronti dell’ente/impresa è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato o, se non è possibile, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente e in tali casi, secondo l’art. 53, il giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.


Nella logica del Dlgs 231/2001, il reato figura come evento riconducibile ad un “deficit organizzativo” dell’ente/impresa e riguarda persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.


Con l’abbinamento “231 e ambiente” si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella delle persone fisiche che hanno materialmente commesso il reato. Ora, nell’ambito di questa dinamica, per alcuni importanti reati ambientali, l’articolo 2 del nuovo decreto amplia la responsabilità e coinvolge nellaCircolare 8/RI/2011


relativa repressione il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, finora esenti dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti.


Nel nuovo testo, il settore maggiormente colpito dalle sanzioni pecuniarie (misurate in “quote”) è quello dei rifiuti, ma non mancano le previsioni sugli scarichi industriali, sulle emissioni in atmosfera e in materia di bonifiche.


La giurisprudenza, già prima del Dlgs 121/2011, ha iniziato ad applicare il Dlgs 231/2001 ai rifiuti (Cass. Pen. 234/2011 e Cass. Pen. 15657/2011).


Per tutti questi motivi diventa indispensabile, necessario e non più derogabile che le imprese si impossessino della disciplina “231” e di come, in questa logica, nascano nuove responsabilità “ambientali” nell’ambito dell’organizzazione aziendale; della corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti come declinata dal Dlgs 152/2006 (parte IV); delle modalità attraverso le quali pervenire ad una possibile esclusione della responsabilità amministrativa (modelli organizzativi, di gestione e di controllo dinamici per dimostrare la propria diligenza organizzativa).


28/09/2011
D.P.R. 1/8/11 n151 - Nuova disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Cosa e come fare.



RELAZIONE INFORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI:


Il DPR 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendientra in vigore dal 7 ottobre 2011


 


COSA CAMBIA PER I TITOLARI DI ATTIVITA’ SOGGETTE ALLAPREVENZIONE INCENDI


 


Nella Gazzetta Ufficiale del 22settembre 2011 è stato pubblicato il decreto contenente il nuovo regolamento(DPR 151 del 1 agosto 2011). Con questo decreto la prevenzione incendicambia radicalmente, anche se il nuovo regolamento appare essere simile allaprocedura che era vigente in precedenza (obbligo di esame progetto e obbligo diCPI per le 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi). Infatti,anche se rimane ancora in vita il CPI e se l’elenco delle attività soggette aicontrolli di prevenzione incendi è più o meno lo stesso, nei fattiscompare la maggior parte dei controlli sui progetti e dei sopralluoghi diverifica svolti da parte dei VVF .


Il DPR 151 pone sotto il regimedell’autocertificazione (cioè della SCIA – segnalazione certificata di inizioattività) le attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate“più pericolose per incendio o esplosione”. Per tali attività, una voltapresentata l’autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, ilregolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all’avviodell’attività, ampliando lo schema che a suo tempo è stato introdotto per ipiccoli serbatoi di gpl. Per le altre attività, rimane l’obbligo di esameprogetto (classi B e C) e di sopralluogo per il CPI (classe C).


Un’altra novità, che adegua lanormativa di prevenzione incendi alle regole generali sull’avvio delle attivitàproduttive, riguarda la presentazione per via telematica delle domande ai VVF.


In questo caso, però, laprevisione della norma si scontra con una realtà dei fatti che è radicalmentediversa: la maggior parte degli enti locali, a distanza di annidall’introduzione degli obblighi di rendere telematici i SUAP (sportellounico per le attività produttive che fa riferimento al D.P.R. del 7 settembre 2010, n°160 relativo agli Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure diprevenzione incendi ed il “procedimento automatizzato”), non ha ancora messo adisposizione delle imprese i servizi necessari, con il conseguente svuotamentodelle norme che continuano ad essere emanate. Questo è ad esempio il caso degliarticoli del nuovo regolamento sul raccordo con i SUAP che solo in pochi casici risultano in grado di operare secondo gli standard fissati dalle norme.


Come accennato in precedenza, lanuova classificazione delle attività soggette ai controlli è funzionale al tipodi domanda che il titolare deve presentare ai VVF. In base alla classe in cuiricadono (A, B o C)  le attivitàpericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione:


- per le attività a bassorischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficienteutilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controllisuccessivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60giorni;


- per le attività a mediorischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezzaantincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attivitàsarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuatia campione entro 60 giorni;


- per le attività ad altorischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezzaantincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attivitàsarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuatientro 60 giorni. A seguito delsopralluogo, in caso di esito positivo, viene rilasciato il Certificato diprevenzione incendi (CPI).




ENTRIAMO NEL DETTAGLIO DEL DPR n.151/2011


L`elenco delle attività soggette all`applicazione del nuovoRegolamento è riportato nell`Allegato I al DPR n. 151/2011 che le classificanelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell`impresa, al settoredi attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze ditutela della pubblica incolumità.


Al fine di garantire l`uniformità delle procedure, nonché latrasparenza e la speditezza dell`attività amministrativa, le modalità di presentazionedelle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione, daallegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell`interno.




 


La SCIA per la richiesta del CPI.



Per le attività previste dall`Allegato I al DPR n. 151/2011, ilcertificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comandoprovinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delleattività interessate, prima dell`esercizio dell`attività, mediante segnalazionecertificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista.


Il Comando verifica la completezza formale dell`istanza,della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, nerilascia ricevuta.




Per le attività di cui all`Allegato I, categoria A e B,il Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro sessanta giorni dalricevimento dell`istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, voltiad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa diprevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezzaantincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base aprogrammi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenzialepericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso diaccertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l`esercizio delleattività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adottamotivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell`attività e di rimozionedegli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ovesia possibile, l`interessato provveda a conformare alla normativa antincendio eai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine diquarantacinque giorni.


Il Comando, a richiesta dell`interessato, in caso di esitopositivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.




Per le attività di cui all`Allegato I categoria C, ilComando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell`istanza, effettuacontrolli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delleprescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché lasussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, incaso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l`esercizio delleattività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adottamotivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell`attività e di rimozionedegli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ovesia possibile, l`interessato provveda a conformare alla normativa antincendio eai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine diquarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazionedelle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, incaso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzioneincendi.




 


Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio


La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che,ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all`Allegato I delRegolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite unadichiarazione attestante l`assenza di variazioni alle condizioni di sicurezzaantincendio corredata dalla documentazione prevista.


Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell`avvenutapresentazione della dichiarazione. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8,64, 71, 72 e 77 dell`Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 èelevata a dieci anni.


 


Nulla osta di fattibilità


Gli enti e i privati responsabili delle attività di cuiall`Allegato I del regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comandol`esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità,ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. In attesa dell`emanazionedel decreto del Ministro dell`interno che definirà le modalità di presentazionedelle istanze e la relativa documentazione da allegare, si applicano ledisposizioni del decreto del Ministro dell`interno 4 maggio 1998, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizionirelative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande perl`avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all`uniformità deiconnessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.


Fino all`adozione del decreto ministeriale, all`istanzapresentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefattoin serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non aservizio di attività di cui all`Allegato I, sono allegati:


·   la dichiarazione di conformità dicui all`articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22gennaio 2008, n. 37;


·      una dichiarazione in cui iltitolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materiadi prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cuiall`articolo 6 del presente regolamento;


·       una planimetria del deposito, in scalaidonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale enell`ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnicodell`impresa che procede all`installazione del deposito.



Copia del DPR è consultabile nella sezione "Norme e leggi".  

07/09/2011
Il 9 ottobre 2011 entra in vigore il Regolamento EU 333/2011 sui rottami metallici

Il Consiglio europeo ha pubblicato il Regolamento n. 333/2011 che fissa i criteri in base ai quali alcuni tipi di rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio cessano di essere considerati rifiuti.Si applica dal 9 ottobre 2011 per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri in esso contenuti. Verranno fornite maggiori informazioni dopo valutazione del documento, copia del quale può essere consultata nella sezione "Norme e Leggi".




06/09/2011
Creato il consorzio per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU)


Con D.M.82 del 11/04/11 è stato creato il regolamento per la raccolta ed il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell`art. 228 del D.Lgs.152 del 3/4/06 e successive modificazioni e integrazioni. Copia del Decreto può essere consultata nella sezione "Norme e Leggi".
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