RELAZIONE INFORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI:
Il DPR 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi" entra in vigore dal 7 ottobre 2011
COSA CAMBIA PER I TITOLARI DI ATTIVITA’ SOGGETTE ALLAPREVENZIONE INCENDI
Nella Gazzetta Ufficiale del 22settembre 2011 è stato pubblicato il decreto contenente il nuovo regolamento(DPR 151 del 1 agosto 2011). Con questo decreto la prevenzione incendicambia radicalmente, anche se il nuovo regolamento appare essere simile allaprocedura che era vigente in precedenza (obbligo di esame progetto e obbligo diCPI per le 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi). Infatti,anche se rimane ancora in vita il CPI e se l’elenco delle attività soggette aicontrolli di prevenzione incendi è più o meno lo stesso, nei fattiscompare la maggior parte dei controlli sui progetti e dei sopralluoghi diverifica svolti da parte dei VVF .
Il DPR 151 pone sotto il regimedell’autocertificazione (cioè della SCIA – segnalazione certificata di inizioattività) le attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate“più pericolose per incendio o esplosione”. Per tali attività, una voltapresentata l’autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, ilregolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all’avviodell’attività, ampliando lo schema che a suo tempo è stato introdotto per ipiccoli serbatoi di gpl. Per le altre attività, rimane l’obbligo di esameprogetto (classi B e C) e di sopralluogo per il CPI (classe C).
Un’altra novità, che adegua lanormativa di prevenzione incendi alle regole generali sull’avvio delle attivitàproduttive, riguarda la presentazione per via telematica delle domande ai VVF.
In questo caso, però, laprevisione della norma si scontra con una realtà dei fatti che è radicalmentediversa: la maggior parte degli enti locali, a distanza di annidall’introduzione degli obblighi di rendere telematici i SUAP (sportellounico per le attività produttive che fa riferimento al D.P.R. del 7 settembre 2010, n°160 relativo agli Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure diprevenzione incendi ed il “procedimento automatizzato”), non ha ancora messo adisposizione delle imprese i servizi necessari, con il conseguente svuotamentodelle norme che continuano ad essere emanate. Questo è ad esempio il caso degliarticoli del nuovo regolamento sul raccordo con i SUAP che solo in pochi casici risultano in grado di operare secondo gli standard fissati dalle norme.
Come accennato in precedenza, lanuova classificazione delle attività soggette ai controlli è funzionale al tipodi domanda che il titolare deve presentare ai VVF. In base alla classe in cuiricadono (A, B o C) le attivitàpericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione:
- per le attività a bassorischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficienteutilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controllisuccessivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60giorni;
- per le attività a mediorischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezzaantincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attivitàsarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuatia campione entro 60 giorni;
- per le attività ad altorischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezzaantincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attivitàsarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuatientro 60 giorni. A seguito delsopralluogo, in caso di esito positivo, viene rilasciato il Certificato diprevenzione incendi (CPI).
ENTRIAMO NEL DETTAGLIO
DEL DPR n.151/2011
L`elenco delle attività soggette all`applicazione del nuovoRegolamento è riportato nell`Allegato I al DPR n. 151/2011 che le classificanelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell`impresa, al settoredi attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze ditutela della pubblica incolumità.
Al fine di garantire l`uniformità delle procedure, nonché latrasparenza e la speditezza dell`attività amministrativa, le modalità di presentazionedelle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione, daallegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell`interno.
La SCIA per la richiesta del CPI.
Per le attività previste dall`Allegato I al DPR n. 151/2011, ilcertificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comandoprovinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delleattività interessate, prima dell`esercizio dell`attività, mediante segnalazionecertificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista.
Il Comando verifica la completezza formale dell`istanza,della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, nerilascia ricevuta.
Per le attività di cui all`Allegato I, categoria A e B,il Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro sessanta giorni dalricevimento dell`istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, voltiad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa diprevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezzaantincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base aprogrammi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenzialepericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso diaccertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l`esercizio delleattività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adottamotivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell`attività e di rimozionedegli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ovesia possibile, l`interessato provveda a conformare alla normativa antincendio eai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine diquarantacinque giorni.
Il Comando, a richiesta dell`interessato, in caso di esitopositivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
Per le attività di cui all`Allegato I categoria C, ilComando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell`istanza, effettuacontrolli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delleprescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché lasussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, incaso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l`esercizio delleattività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adottamotivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell`attività e di rimozionedegli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ovesia possibile, l`interessato provveda a conformare alla normativa antincendio eai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine diquarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazionedelle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, incaso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzioneincendi.
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che,ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all`Allegato I delRegolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite unadichiarazione attestante l`assenza di variazioni alle condizioni di sicurezzaantincendio corredata dalla documentazione prevista.
Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell`avvenutapresentazione della dichiarazione. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8,64, 71, 72 e 77 dell`Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 èelevata a dieci anni.
Nulla osta di fattibilità
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cuiall`Allegato I del regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comandol`esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità,ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. In attesa dell`emanazionedel decreto del Ministro dell`interno che definirà le modalità di presentazionedelle istanze e la relativa documentazione da allegare, si applicano ledisposizioni del decreto del Ministro dell`interno 4 maggio 1998, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizionirelative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande perl`avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all`uniformità deiconnessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Fino all`adozione del decreto ministeriale, all`istanzapresentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefattoin serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non aservizio di attività di cui all`Allegato I, sono allegati:
· la dichiarazione di conformità dicui all`articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22gennaio 2008, n. 37;
· una dichiarazione in cui iltitolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materiadi prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cuiall`articolo 6 del presente regolamento;
· una planimetria del deposito, in scalaidonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale enell`ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnicodell`impresa che procede all`installazione del deposito.
Copia del DPR è consultabile nella sezione "Norme e leggi".