Normativa

Sorveglianza sanitaria: quando, chi e in che modo?

L’attività di sorveglianza sanitaria è normata dall’art. 41 del D.Lgs 81/08. Deve essere svolta dal medico competente nominato dal datore di lavoro, ed è effettuata oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 
lavorativi
 (in questo caso a prescindere che il lavoratore sia sottoposto a sorveglianza sanitaria o meno).

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata per tutti i lavoratori (ed i soggetti ad essi equiparati) che siano sottoposti ad almeno uno dei seguenti rischi lavorativi (sulla base del DVR):

  • Movimentazione manuale dei carichi

  • Utilizzo di videoterminali (per più di 20 ore settimanali)

  • Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche)

  • Sostanze chimiche pericolose (agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e mutageni)

  • Agenti biologici

  • Rischio da ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

  • Mansioni per le quali sono previsti accertamenti per escludere l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (ai sensi dell’allegato 1 – accordo stato regioni del 30 ottobre 2007)

  • Lavoro notturno (D.Lgs 66/2003; D.Lgs 112/2008)

  • Radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/1995)

  • Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011)

Definizione di Lavoratore (ai sensi del l’art. 2 – D.Lgs 81/08): “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. 

 

La sorveglianza sanitaria comprende (ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.):

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 


b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;


e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3. 

 

La sorveglianza sanitaria è finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il medico competente, pertanto, sulla base dei risultati delle visite esprime uno dei seguenti giudizi dandone copia sia al lavoratore sia al datore di lavoro: 

  • idoneità;


  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

  • inidoneità temporanea;

  • inidoneità permanente. 

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all’organismo di vigilanza competente per territorio che potrà, dopo ulteriori accertamenti, confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.